venerdì 16 novembre 2012

Anche le assicurazioni sanitarie applicheranno la tariffa bonus malus

Il Decreto Balduzzi in materia sanitaria mira a regolamentare anche il mare magnum delle assicurazioni sanitarie prevedendo, tra l'altro, che le polizze debbano essere stipulate anche in base a condizioni che dispongano che, alla loro scadenza e nel momento del rinnovo, il premio venga variato in aumento o in diminuzione in relazione al fatto che si sia verificato o meno un sinistro durante la copertura (con l'applicazione, dunque, della tariffa bonus malus). Si prevede, inoltre, che la disdetta della polizza da parte della compagnia dovrà essere subordinata alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario. Resta esclusa, a carico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. Questo provvedimento è certamente collegato all'obiettivo principale di razionalizzazione della spesa pubblica sanitaria dal momento che la nuova medicina difensiva ha indubbiamente incrementato i costi, con l'aumento delle prescrizioni mediche di esami diagnostici di vario tipo, che non solo sono inutili, ma rischiano talvolta di diventare addirittura dannosi e di creare un vero e proprio vulnus ai pazienti. Si ravvisa anche un'esigenza di maggiore tutela della classe medica sia dal punto di vista assicurativo (tutela che oggigiorno è sempre più difficile garantire in toto), sia operativo, in considerazione della particolare condizione nella quale spesso si trova la categoria dei sanitari, guardati quasi con sospetto da pazienti pronti a gridare alla malpractice. Sicuramente i tempi sono prematuri per poter verificare se si tratti di una vera e propria rivoluzione copernicana ma comunque pare che il sentiero tracciato sia quello giusto.

giovedì 15 novembre 2012

Il decreto Balduzzi esclude la responsabilità del medico in caso di colpa lieve

É delle scorse settimane l'approvazione del Decreto Balduzzi in materia sanitaria. La norma sta scatenando molte riflessioni e altrettante polemiche; tra le numerose novità introdotte in materia di sanità e salute, una nuova regolamentazione della responsabilità professionale per contenere il fenomeno della medicina difensiva, la valutazione dell'operato del medico secondo linee guida nazionali e internazionali e un fondo per coprire le spese assicurative. É evidente che, nel corso degli ultimi anni, il numero delle denunce contro i medici sia aumentato in maniera impressionante, con un progressivo diffondersi della medicina difensiva da parte dei camici bianchi e un sensibile incremento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale legati al fenomeno, che ormai superano i 10 miliardi di euro ogni anno.

Un'altra importantissima novità è legata ai criteri di calcolo del danno biologico: nella relazione di accompagnamento, infatti, è stato previsto che la determinazione del danno biologico conseguente all'attività del sanitario dovrà essere effettuata tramite rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, da integrare per tener conto delle fattispecie non previste. Questa formulazione appare rivoluzionaria, dal momento che introduce dei criteri di calcolo e liquidazione del danno molto differenti da quelli in uso finora: addirittura, sembrerebbero restare scoperti i danni da lesione del rapporto parentale. Si è disposto anche in tema di medicina territoriale, per modificare il rapporto tra cittadini e medici di famiglia, perché i pazienti possano avere la garanzia di un'assistenza 24 ore al giorno; si sono, inoltre, adottate delle misure di contrasto a cattive abitudini come il fumo e il gioco d'azzardo. 

In questa sede appare interessante spendere qualche parola in relazione al primo comma dell'articolo 3 del provvedimento, che disciplina la responsabilità professionale di chi esercita le professioni sanitarie. In particolare, la disposizione prevede che la colpa lieve sia esclusa nell'operato di chi esercita la professione sanitaria in tutti i casi in cui si sia attenuto a linee guida e buone pratiche prescritte dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Una formulazione, questa, che ha scatenato notevoli polemiche. Non si comprende, infatti, cosa abbia voluto esattamente intendere il legislatore quando parla di esclusione della colpa lieve dove ci si attenga alle linee guida. A una prima lettura sembrerebbe quasi che si stia offrendo una sorta di impunità nei confronti di chi svolge una professione così delicata come quella dei medici. Una colpa lieve, proprio per le potenzialità lesive che porta con sé, è pur sempre grave nell'ambito sanitario ed escluderla sarebbe come non richiedere rigore e massima attenzione al personale medico. Sicuramente c'è da domandarsi quali siano i casi, relativamente alle prestazioni che non presentano speciale difficoltà, in cui il giudice possa ravvisare responsabilità anche in caso di aderenza alle linee guida.

L'articolo, poi, prevede che, per ovviare alle difficoltà nell'accesso alla copertura assicurativa che incontra chi esercita le professioni sanitarie, vengano disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. Ciò deve avvenire con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della Salute, di concerto con i ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, sentiti Ania, federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie professionali interessate. E tenendo conto di una serie di criteri, tra i quali il più innovativo è sicuramente l'indicazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo a un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura agli esercenti le professioni sanitarie. É prevista, inoltre, la costituzione di un fondo per garantire idonee coperture assicurative finanziato con il contributo dei professionisti e delle assicurazioni, in misura percentuale sui premi incassati, comunque non superiore al 4%.

mercoledì 14 novembre 2012

Cosa è la Gender Directive che partirà dal prossimo 21 dicembre?

Con l'entrata in vigore della Gender Directive, che porterà le compagnie a proporre tariffe vita unisex a partire dal 21 dicembre prossimo, si viene a determinare l'assenza di un parametro fondamentale per la valutazione del rischio di mortalità. Essendo la differenza media di mortalità tra i due sessi piuttosto elevata, la possibilità di valutare correttamente il rischio senza l'informazione sul sesso dell'assicurato risulterà fortemente limitata ed andrà ad impattare sulla definizione e sulla valutazione del rischio stesso. Un possibile approccio al problema è rappresentato dal tariffare basandosi sulla composizione attesa di maschi e femmine nel portafoglio che si andrà a costituire. In questo caso, la compagnia si espone al rischio di un disallineamento tra rischio assunto e premio richiesto nel caso in cui la proporzione tra maschi e femmine fosse diversa da quella attesa e nel caso in cui pur stimando correttamente la composizione del portafoglio, la distribuzione dei capitali elevati fosse più sbilanciata rispetto alle previsioni verso le persone di sesso maschile. Una possibile strada diversa è rappresentata dall'analisi e ricerca di quali altri elementi sono disponibili per valutare il rischio in modo accurato.Il fattore probabilmente più ovvio è l'abitudine al fumo. Diversi studi indicano, per alcune età, differenze di mortalità di circa due volte e mezzo tra fumatore e non fumatore; differenza che risulta più elevata di quella tra la mortalità maschile e femminile. Altri elementi che sicuramente influenzano la mortalità sono l'occupazione e il settore d'attività: la mortalità di alcune professioni è fino a tre volte più elevata, e anche qui il divario è maggiore rispetto a quello riscontrato tra maschi e femmine. Probabilmente il fattore che racchiude in sé molti dei precedenti è il livello socio economico dell'assicurato, ancora una volta molto più elevato delle differenze della mortalità media tra uomini e donne. É per questo che in alcuni mercati questa informazione viene utilizzata per definire il rischio sia di mortalità che di longevità. Un'altra idea è quella rappresentata dalla possibilità di considerare criteri per valutare un fattore determinante per la valutazione della mortalità, ovvero la componente accidentale, specialmente riguardo agli incidenti stradali. Negli Stati Uniti, per esempio, gli assicuratori possono accedere ai registri che indicano il comportamento alla guida degli assicurandi e usare le informazioni per tariffare il rischio nel ramo vita. Le compagnie sono abituate a chiedere l'attestato di rischio per la Rc Auto: potrebbe quindi essere utilizzato (magari insieme ai punti sulla patente) per la tariffazione del rischio vita? Il lavoro maggiore è rappresentato dalla raccolta dei dati a supporto delle analisi dei rischi. Una strada percorribile è cominciare utilizzando le esperienze di altri mercati, come già fatto per le malattie gravi e la Ltc, e nel tempo costruire database sempre più affidabili.

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