venerdì 22 aprile 2011

Polizza proteggi prestito Intesa Sanpaolo

In un contesto di forte spinta commerciale per lo sviluppo degli impieghi, indirizzato sia al comparto delle famiglie che di quelli dei piccoli operatori economici, le reti distributive di Intesa Sanpaolo possono contare sulla rinnovata veste della polizza proteggi prestito. La polizza, in buona sostanza, garantisce il rimborso del debito residuo per i casi di morte da infortunio e malattia, l'invalidità permanente da infortunio o malattia e la malattia grave (solo per non lavoratori e dipendenti pubblici). La copertura del rimborso delle rate, invece, è garantita per l'inabilità totale temporanea da infortunio o malattia, ma solo per lavoratori autonomi e nel caso di perdita di impiego, ma solo per lavoratori dipendenti privati. Per aderire alla polizza collettiva di credit protection bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 64 anni, mentre la durata della copertura è pari alla durata del finanziamento, tra 24 e 77 mesi compresi il periodo di ammortamento. Il capitale assicurabile corrisponde all'importo erogato fino a un massimo di 30.000 euro, comprensivo del premio unico assicurativo finanziato con il prestito stesso, mentre il piano di ammortamento è del tipo cosiddetto "alla francese" con rate mensili posticipate.

Per quanto riguarda le garanzie, quella temporanea caso morte è a capitale decrescente e prevede il rimborso del debito residuo in linea capitale alla data del decesso come definito dal relativo piano di ammortamento. La garanzia di invalidità totale si verifica nel caso di perdita totale, definitiva e irrimediabile, da parte dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della generica capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. L'invalidità totale permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell'assicurato sia pari o superiore al 60%. Va sottolineato che, mentre non è prevista alcuna franchigia per questa copertura, è prevista una carenza di 30 giorni peraltro per il solo caso malattia. La garanzia di inabilità totale, valida solo per gli assicurati che siano lavoratori autonomi, è correlata alla perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia. Questa copertura prevede sia una franchigia di 30 giorni assoluta che una carenza di 30 giorni per la malattia. La polizza prevede il rimborso sino a 12 rate mensili del prestito per sinistro, con un massimale di 3.000 euro per ogni rata mensile e con un limite di 24 rate per la durata del contratto.

La garanzia "malattia grave" copre l'insorgenza di una malattia ascrivibile a una serie di malattie gravi indicate nelle condizioni di assicurazione ed è rivolta solo ai lavoratori del pubblico impiego o lavoratori con contratto di lavoro non assoggettato alla legge italiana oppure non lavoratori. La copertura prevede una carenza di 30 giorni e offre il rimborso del debito residuo in linea capitale risultante al momento della certificazione della malattia grave da parte del medico legale (sono escluse eventuali rate insolute). Infine, ma non ultima, la garanzia per la disoccupazione. La copertura scatta al sopravvenire dello stato di disoccupazione con avvio all'assicurato della lettera di licenziamento o della comunicazione dell'assoggettamento alla procedura di messa in mobilità o cassa di integrazione guadagni straordinaria. La copertura vale solo per i lavoratori dipendenti e prevede il rimborso sino a 12 rate mensili del prestito per sinistro, con un massimale di 3.000 euro per ogni rata mensile e con un limite di 24 rate per la durata del contratto. E' prevista, inoltre, una carenza di 90 giorni e una franchigia assoluta di 30 giorni.

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