venerdì 26 giugno 2009

Inas Cisl: rivalutato l'ammontare delle prestazioni per gli infortuni sul lavoro

A partire dal primo luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, l'Inail rivaluterà gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, per i lavoratori impiegati nei settori dell'industria e dell'agricoltura e per i medici radiologi colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

In attesa dell'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, dei decreti in materia previsti per legge, vediamo in dettaglio le modifiche agli importi.

SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera passa a 68,33 euro. I nuovi limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere ai fini del calcolo della rendita sono i seguenti: minimale 14.349,30 euro, massimale 26.648,70 euro.

SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua passa a 21.655,81 euro.

SETTORE MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi sono: comandanti e capi macchinisti 38.374,13 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 32.511,41 euro; per gli altri ufficiali 29.580,06 euro.

MEDICI RADIOLOGI

Per quanto riguarda i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2009, è di 54.757,58 euro.

Per quanto riguarda l'assegno "una tantum" in caso di morte, l'importo passa a 1.893,04 euro per i settori industriale e agricolo. L'assegno per assistenza personale e continuativa passa a 472,45 euro.

Per quanto riguarda gli assegni continuativi mensili è possibile consultare la seguente tabella:


INABILITA' Settore Industriale Settore Agricolo

dal 50% al 59% 265,14 € 332,09 €
dal 60% al 79% 371,98 € 463,40 €
dall'80% all'89% 690,61 € 795,54 €
dal 90% al 100% 1063,96 € 1127,67 €
100% + assist. pers. 1537,05 € 1600,13 €

giovedì 11 giugno 2009

Guida alle assicurazioni


La "Guida alle assicurazioni" nasce, dalla collaborazione tra la Banca Friuladria e il "Movimento difesa del cittadino", al fine di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento utile per orientarsi nel mondo delle assicurazioni.

La guida, scritta in modo chiaro e senza fronzoli, consta di cinque sezioni: 1) l'assicurazione Rc Auto;2) l'assicurazione infortuni; 3) l'assicurazione malattia; 4) le assicurazioni sull'abitazione; 5) Il glossario dei termini tecnici. In appendice vi è anche un pratico specchietto riepilogativo dei principali riferimenti normativi, inclusi i Decreti di liberalizzazione, detti Bersani (legge 248/2006) e Bersani Bis (legge 40/2007).

Sono decine i quesiti a cui la guida riesce a dar risposta. Ad esempio sarà possibile scoprire qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio, oppure quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto, o ancora, quali sono le garanzie più diffuse in una polizza malattia. Il tutto condensato in 22 pagine da leggere tutte d'un fiato e conservare gelosamente per eventuali future consultazioni.

mercoledì 10 giugno 2009

Come disdire una polizza Rc Auto?

Disdire una polizza Rc Auto è divenuta un'esigenza e una prassi assai frequente in questi ultimi anni, vista l'aumentata attenzione, da parte della clientela, ai premi imposti dalle compagnie, sempre poco allineati alle reali esigenze dei consumatori.

Gli strumenti messi a disposizione degli utenti sono, oggigiorno, molti e di facile reperimento. Il web, in quest'ottica fa sicuramente la parte del leone e consente, in pochi minuti e dopo semplici passaggi, di confrontare più offerte contemporaneamente al fine di ottenere le condizioni di mercato più vantaggiose.

Una volta individuata la polizza che più si confà alle proprie esigenze è, però, necessario disdire il contratto in essere con la vecchia compagnia.

Le polizze Rc Auto oggi sul mercato sono di due tipi: a) a scadenza secca; b) a tacito rinnovo. Ciascuno di questi contratti prevede regole diverse per essere sciolto.

Vediamo più in dettaglio com'è possibile disdire una polizza Rc Auto a scadenza secca: l'estinzione del contratto avviene automaticamente alla mezzanotte dell'ultimo giorno di validità e vi è la possibilità di pagare il premio, riattivando la copertura assicurativa, per un periodo di 15 giorni successivo alla scadenza (questo periodo è denominato "periodo di tolleranza" ed è previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile). Le polizze Rc Auto sono contratti annuali che, quindi, non sono interessati dalla possibile introduzione della poliennalità di coperture, ad esempio, incendio e furto.

Per chiudere, invece, un contratto a tacito rinnovo, è necessario inviare una raccomandata A/R o un fax, all'assicuratore, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale e comunque entro l'ultimo giorno di scadenza della polizza. Tuttavia, è bene dire che l'assicuratore ha la facoltà di non richiedere obbligatoriamente alcuna comunicazione, fattispecie, questa, che di fatto fa decadere la polizza in maniera automatica, ma solo in caso di aumento del premio al di sopra del tasso d'inflazione programmato.

domenica 7 giugno 2009

Analisi polizza vita Onlife Allianz


La polizza vita Onlife di Allianz, immessa sul mercato dalla L.A. VITA SpA facente parte del Gruppo Allianz, è un'assicurazione temporanea caso morte, semplice, trasparente e flessibile, che assicura un capitale agli eredi in caso di decesso della persona assicurata, qualora l'evento si verifichi prima della scadenza contrattuale.

Una caratteristica molto interessante di Onlife è che si tratta di una polizza vita erogata e gestibile interamente via internet per capitali assicurati minimo di 25.000 euro e massimo di 250.000. Per importi superiori, fino ad un massimo di 1.500.000 euro è richiesta una prassi un pochino più complessa che prevede lo svolgimento di indagini sanitarie supplementari.

La polizza si rinnova, tacitamente, di anno in anno, per un massimo di 25 anni e comunque non oltre il compimento del 70° anno d'età del contraente, il quale ha la facoltà di mutare l'importo del premio da versare alla compagnia in qualsiasi momento, prima della naturale scadenza annuale. Qualora il premio dovesse essere aumentato di oltre il 10%, le norme contrattuali prevedono lo svolgimento di dettagliate indagini sanitarie, alle quali, il contraente dovrà sottoporsi.

Vi è anche la possibilità di sottoscrivere una garanzia complementare, denominata "Infortuni della Strada", che prevede il pagamento del capitale assicurato, al beneficiario, qualora il decesso della persona assicurata sia avvenuto in seguito ad un incidente stradale o a causa delle sue complicanze, entro un anno dalla data dell'incidente stesso.

Considerato che il premio è destinato esclusivamente alla copertura del rischio morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto. Inoltre, se dopo aver contratto la polizza, l'assicurato facesse un viaggio in un Paese in stato di guerra, verrebbe meno, istantaneamente, la copertura assicurativa.

Il capitale assicurato non rientra nell'asse ereditario, pertanto, gli eredi, se non sono stati designati quali beneficiari dell'assicurazione, non hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate.

Dal punto di vista fiscale, il capitale assicurato corrisposto in caso di morte dell'assicurato ai beneficiari è esente da Irpef, mentre, per ciò che attiene le imposte da pagare sui premi versati, il contraente gode di una detrazione fiscale ai fini Irpef. Tutte le somme dovute dalla compagnia, come prestazione, non possono essere né pignorate né tanto meno sequestrate, così come stabilisce l'articolo 1923, 1° comma, del codice civile.

Altri costi accessori, legati all'emissione ed alla gestione del contratto, ammontano a 15 euro l'anno e sono già inclusi nel premio da versare.

Ripetiamo, trattandosi di un prodotto disponibile esclusivamente via web, tutte le pratiche burocratiche risultano essere assai rapide. In buona sostanza, una volta accettato il preventivo online, il cliente dovrà perfezionare la stipula del contratto inviando la documentazione necessaria al numero di fax 040 3175080 o via email all'indirizzo contratti@lavita.it.

Entro e non oltre un giorno lavorativo, la compagnia invia al contraente un avviso con il quale gli da conferma dell'arrivo dei documenti e dell'attivazione della copertura assicurativa.

Non vi è alcuna carenza, ovvero l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della stipula del contratto, senza nessuna sospensione della copertura per lo svolgimento di eventuali accertamenti sanitari.

Il diritto di recesso può essere esercitato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione. E' consigliabile, a tal fine, inviare una richiesta alla compagnia a mezzo raccomandata A/R.

La polizza vita Onlife di Allianz, infine, può essere anche agganciata ad un mutuo modulandone il premio in base al capitale residuo del mutuo stesso. La procedura in se è molto semplice, basterà, infatti, richiedere l'abbassamento della rata via email, anno per anno, prima della scadenza del contratto.

mercoledì 3 giugno 2009

Le casalinghe hanno diritto al risarcimento in caso di invalidità dovuta ad incidente stradale

La casalinga è una lavoratrice a tutti gli effetti, per cui, in caso di invalidità conseguente ad un incidente, l'assicurazione deve risarcire il danno patrimoniale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto, alle casalinghe, il diritto al risarcimento della perdita o della diminuzione della capacità lavorativa conseguente ad un incidente stradale.

La Cassazione ha, così, annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale, il risarcimento non poteva essere riconosciuto visto che la casalinga, impegnata nel lavoro domestico, non percepisce alcun reddito specifico.

L'assicurazione, forte della vittoria nel precedente grado di giudizio, aveva liquidato solo il danno biologico, rifiutando la richiesta dei danni patrimoniali, in quanto i postumi delle fratture non incidevano sulla capacità di portare a compimento la propria attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, invece, la casalinga, pur non percependo alcun reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale e come tale è da risarcire ad opera dell'assicurazione.

APPROFONDIMENTI

- Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!
- Assicurazione per le casalinghe

martedì 2 giugno 2009

Rendita Inail: l'assegno mensile spetta agli eredi del titolare!

Per avere diritto all'assegno mensile erogato dall'Inail, per i decessi avvenuti dopo gennaio 2007, l'assicurato deceduto deve essere titolare di una rendita Inail di grado non inferiore al 48%, conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, rispettivamente, verificatosi o denunciata a decorrere dal gennaio 2007.

Hanno diritto alla prestazione il coniuge ed i figli a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economico previdenziali o altri redditi, escluso il reddito della casa di abitazione, di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.

Per ottenere l'assegno continuativo mensile, gli interessati devono presentare la richiesta all'Inail entro 180 giorni dalla data del decesso del titolare della rendita.

La rendita, di norma, non è soggetta a tassazione Irpef.

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