lunedì 28 dicembre 2009

Professional indennity di RSA Assicurazioni

RSA Assicurazioni, grazie ad un’ampia gamma di prodotti risponde ai bisogni di sicurezza delle piccole, medie e grandi imprese e di serenità degli individui e delle famiglie.

"Professional Indennity" è una polizza all-risk studiata in collaborazione con Arch Insurance Company e Dual Italia ed è rivolta in modo particolare agli avvocati, ai commercialisti, ai consulenti del lavoro, agli architetti, agli ingegneri, ai geometri ed ai periti industriali.

Le principali caratteristiche inerenti la copertura "Professional Indennity" risiedono nell'ampia accessibilità (fino a 300 mila euro di fatturato annuo), nell'impostazione all-risk a copertura di tutte le attività professionali consentite dalla legge e dai regolamenti relativi alle singole professioni, e nella formula claims made con retroattività illimitata.

Compilando un semplice questionario, composto da 8 domande specifiche  in base alla propria attività, i professionisti potranno ricevere subito una quotazione per ottenere "Professional Indennity" presso tutte le agenzie RSA e i broker che collaborano con la stessa compagnia che ha sede a Genova.

I contratti d'assicurazione prevedono tacito rinnovo e i massimali disponibili vanno da 250 mila euro a 2 milioni di euro.

venerdì 25 dicembre 2009

Medico Protetto di Arag è una polizza di tutela legale dedicata ai medici, semplice e innovativa al tempo stesso!


"Medico Protetto" è la nuova polizza di tutela legale elaborata da Arag e dedicata a chi esercita l'attività medica, sia come dipendente, sia come libero professionista.

"Medico Protetto" è un prodotto onnicomprensivo che prevede una serie di importanti coperture: difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, nonché per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o assoluzione; chiamata in causa della compagnia di Rc professionale; recupero danni a persone o cose; opposizione a richieste di risarcimento per danni procurati a terzi (a integrazione della copertura Rc); controversie in materia di lavoro, ivi compreso il ricorso al Tar per i dipendenti pubblici; controversie in materia previdenziale e assistenziale; servizio di consulenza telefonica Aragtel.

A queste garanzie è possibile aggiungerne altre come la retroattività di due o cinque anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali colpose, dolose e contravvenzionali e per responsabilità amministrativa (salvo sia accertata la responsabilità per dolo); la copertura dell'immobile adibito a studio per quanto riguarda controversie in materia di locazione, controversie contrattuali con la compagnia, controversie per inadempienze contrattuali, proprie o della controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal contraente; l'allargamento della copertura ai dipendenti e ai familiari che collaborano nell'attività professionale e che non esercitano la professione medica.

In conclusione possiamo affermare che la polizza "Medico Protetto" è un prodotto assicurativo che soddisfa tutte le esigenze di tutela legale di chi esercita l'attività medica (specializzandi compresi) in collaborazione con l'avvocato scelto dall'assicurato in totale autonomia.

La polizza è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano per le vertenze contrattuali, in tutta Europa e nei Paesi del Bacino Mediterraneo per tutti gli altri eventi. E’ un prodotto modulare che nella sua configurazione base è in vendita a un premio minimo annuo di 140 euro per l’operatore sanitario e di 240 euro per il medico dipendente intramoenia.

lunedì 21 dicembre 2009

Programma assicurativo per geometri di AEC Master Broker

La AEC Master Broker, broker di assicurazioni dedicato alla progettazione e al piazzamento di programmi assicurativi per il mondo dei professionisti, delle aziende e degli Enti Pubblici ha, dal 2006 ad oggi, sviluppato un modello di business caratterizzato da un lato dal cosiddetto "Underwriting Agency Model" (è un'agenzia di sottoscrizione dedicata al collocamento di rischi sul mercato internazionale) e dall'altro dal Master Broker (funge cioè da broker grossista specializzato) senza svolgere attività su clienti diretti, ma acquisendo i singoli affari esclusivamente tramite la propria rete di collaborazioni composta da broker ed agenzie organizzate secondo lo schema del "plurimandato verticale".

Al rinnovo della convenzione con Federgeometri (il sindacato nazionale italiano geometri e geometri laureati liberi professionisti, presieduto da Davide Titta Farinella) è stato siglato un accordo quadro attraverso il quale il Gruppo AEC ha sviluppato un pacchetto di soluzioni per tutti i rischi del geometra, che si struttura in tre aree:
  1. Responsabilità civile;
  2. Rischi del patrimonio;
  3. Rischi della persona.
Le coperture assicurative sono piazzate con 5 tra i più specializzati assicuratori del mercato nazionale e internazionale, nonché sul mercato dei Lloyd's. Vi sono 2 compagnie mono ramo: UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. e DKV Salute S.p.A. a socio unico; 3 compagnie di assicurazione con estrazione internazionale: ACE European Group Limited, QBE Insurance Europe Limited e Pramerica Life S.p.A.

Il programma, che potete scaricare cliccando qui, ha voluto definire delle insurance guidelines per i professionisti al fine di realizzare una tutela completa sia della sfera professionale che privata.

domenica 20 dicembre 2009

Polizze connesse ai finanziamenti e protocollo Abi-Ania salva portabilità

Il protocollo d'intesa siglato tra l'Abi (Associazione bancaria italiana) e l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), meglio noto come protocollo salva portabilità è un insieme di provvedimenti relativi a tutti i finanziamenti, anche non immobiliari, che prevede, in caso di estinzione anticipata del mutuo, che venga restituito al cliente non soltanto il premio non goduto della polizza, ma anche le commissioni anticipate. Nel caso, invece, della portabilità, il cliente può decidere di mantenere il contratto preesistente, modificando semplicemente il beneficiario (che diventerebbe il nuovo istituto di credito) o, in alternativa, di chiudere il contratto di assicurazione in corso, incassando la quota non goduta, e aprirne successivamente un altro legato al nuovo mutuo. Non solo. Il protocollo interviene anche sulla trasparenza, stabilendo che per i nuovi contratti assicurativi accessori a mutui e finanziamenti, al cliente deve essere data informativa sull'entità dei costi a suo carico, con l'indicazione della quota parte percepita dal mutuante collocatore.

Purtroppo, questi lodevoli propositi sono stati disattesi, fin dal primo momento, in virtù della consolidata prassi che stabilisce, in maniera tacita, che i protocolli siglati tra associazioni di categoria non siano quasi mai vincolanti per le parti. In altre parole, nessuna compagnia e nessuna banca è realmente obbligata al rispetto delle nuove norme.

Dopo che le associazioni dei consumatori hanno preso letteralmente d'assedio l'Isvap, segnalando le difficoltà che i clienti hanno incontrato per estinguere le polizze collegate ai mutui, l'Authority guidata da Giancarlo Giannini, ha introdotto una disposizione volta a regolamentare, per i nuovi contratti, i casi di cessazione del rischio. Con riferimento alle polizze a premio unico connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento è stato stabilito che, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese restituiscano all'assicurato la parte di premio pagato relativo alla frazione di rischio non corso. Per le coperture dei rami vita l'assicurato può richiedere, in alternativa, la prosecuzione della copertura assicurativa, fino alla scadenza, a favore di un nuovo beneficiario.

Approfondimenti

venerdì 3 luglio 2009

Raccolta premi assicurativi in forte calo

Frena la raccolta premi complessiva delle imprese di assicurazione, che nel 2008 è calata del 7,2%.E' quanto emerge dal Rapporto annuale dell'Ania, in cui si evidenzia che il calo maggiore si è registrato nel ramo vita (-11,2%) e nel comparto Rc auto (-3,3%).

La raccolta complessiva dovrebbe tornare a crescere quest'anno del 5,4%. Sempre secondo l'Ania, poi, il prezzo medio delle polizze Rc auto è sceso del 3,6% nel 2008.

Aumentata, invece, dell'1,4% su base annua la frequenza dei sinistri, con incremento dei costi.

giovedì 2 luglio 2009

Assicurazione Rc Auto: le associazioni dei consumatori chiedono riduzioni sensibili dei premi


La crisi non guarda in faccia nessuno! Anche i grandi colossi hanno dovuto, infatti, pagare il loro conto, ed è stato salato! Il settore assicurativo, in particolare, ha archiviato il 2008 con un calo del 7,2%. E se il 2009 sembra essere iniziato meglio, con una raccolta in crescita del 15%, spinta soprattutto dal settore Vita, l'Rc Auto continua ad andare male e, dopo aver chiuso il 2008 con una perdita del 3% vede già un -5,2% nel primo trimestre di quest'anno.

Perdite economiche pesanti sono, di solito, l'anticamera di nuovi rialzi delle tariffe, come in parte annunciato, a fine maggio, dal presidente dell'Ania Cerchiai. Ma le associazioni dei consumatori non ci stanno e chiedono, invece, di non toccare gli attuali listini se non, eventualmente, per ribassarli.

Le tariffe dell'assicurazione obbligatoria sui veicoli sarebbero, infatti, già cresciute del 5% nei primi mesi del 2009, ultimo aumento di un'escalation che ha visto i costi dell'Rc Auto aumentare del 145% negli ultimi 10 anni.

Le associazioni dei consumatori chiedono, a gran voce, una riduzione di almeno il 10-15% delle tariffe e invitano le compagnie a seguire l'invito del presidente dell'Isvap, Giannini, ad agire riducendo i costi piuttosto che aumentare le tariffe, puntando a una reale concorrenza anziché contrastare i primi elementi di competitività inseriti con i decreti Bersani.

E proprio per andare incontro ai portafogli degli automobilisti e stimolare la concorrenza, l'Isvap ha lanciato, nei giorni scorsi, uno strumento informatico, il cosiddetto "preventivatore", per confrontare, sulla base della convenienza economica, i preventivi Rc Auto di tutte le compagnie operanti sul mercato.

venerdì 26 giugno 2009

Inas Cisl: rivalutato l'ammontare delle prestazioni per gli infortuni sul lavoro

A partire dal primo luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, l'Inail rivaluterà gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, per i lavoratori impiegati nei settori dell'industria e dell'agricoltura e per i medici radiologi colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

In attesa dell'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, dei decreti in materia previsti per legge, vediamo in dettaglio le modifiche agli importi.

SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera passa a 68,33 euro. I nuovi limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere ai fini del calcolo della rendita sono i seguenti: minimale 14.349,30 euro, massimale 26.648,70 euro.

SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua passa a 21.655,81 euro.

SETTORE MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi sono: comandanti e capi macchinisti 38.374,13 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 32.511,41 euro; per gli altri ufficiali 29.580,06 euro.

MEDICI RADIOLOGI

Per quanto riguarda i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2009, è di 54.757,58 euro.

Per quanto riguarda l'assegno "una tantum" in caso di morte, l'importo passa a 1.893,04 euro per i settori industriale e agricolo. L'assegno per assistenza personale e continuativa passa a 472,45 euro.

Per quanto riguarda gli assegni continuativi mensili è possibile consultare la seguente tabella:


INABILITA' Settore Industriale Settore Agricolo

dal 50% al 59% 265,14 € 332,09 €
dal 60% al 79% 371,98 € 463,40 €
dall'80% all'89% 690,61 € 795,54 €
dal 90% al 100% 1063,96 € 1127,67 €
100% + assist. pers. 1537,05 € 1600,13 €

giovedì 11 giugno 2009

Guida alle assicurazioni


La "Guida alle assicurazioni" nasce, dalla collaborazione tra la Banca Friuladria e il "Movimento difesa del cittadino", al fine di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento utile per orientarsi nel mondo delle assicurazioni.

La guida, scritta in modo chiaro e senza fronzoli, consta di cinque sezioni: 1) l'assicurazione Rc Auto;2) l'assicurazione infortuni; 3) l'assicurazione malattia; 4) le assicurazioni sull'abitazione; 5) Il glossario dei termini tecnici. In appendice vi è anche un pratico specchietto riepilogativo dei principali riferimenti normativi, inclusi i Decreti di liberalizzazione, detti Bersani (legge 248/2006) e Bersani Bis (legge 40/2007).

Sono decine i quesiti a cui la guida riesce a dar risposta. Ad esempio sarà possibile scoprire qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio, oppure quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto, o ancora, quali sono le garanzie più diffuse in una polizza malattia. Il tutto condensato in 22 pagine da leggere tutte d'un fiato e conservare gelosamente per eventuali future consultazioni.

mercoledì 10 giugno 2009

Come disdire una polizza Rc Auto?

Disdire una polizza Rc Auto è divenuta un'esigenza e una prassi assai frequente in questi ultimi anni, vista l'aumentata attenzione, da parte della clientela, ai premi imposti dalle compagnie, sempre poco allineati alle reali esigenze dei consumatori.

Gli strumenti messi a disposizione degli utenti sono, oggigiorno, molti e di facile reperimento. Il web, in quest'ottica fa sicuramente la parte del leone e consente, in pochi minuti e dopo semplici passaggi, di confrontare più offerte contemporaneamente al fine di ottenere le condizioni di mercato più vantaggiose.

Una volta individuata la polizza che più si confà alle proprie esigenze è, però, necessario disdire il contratto in essere con la vecchia compagnia.

Le polizze Rc Auto oggi sul mercato sono di due tipi: a) a scadenza secca; b) a tacito rinnovo. Ciascuno di questi contratti prevede regole diverse per essere sciolto.

Vediamo più in dettaglio com'è possibile disdire una polizza Rc Auto a scadenza secca: l'estinzione del contratto avviene automaticamente alla mezzanotte dell'ultimo giorno di validità e vi è la possibilità di pagare il premio, riattivando la copertura assicurativa, per un periodo di 15 giorni successivo alla scadenza (questo periodo è denominato "periodo di tolleranza" ed è previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile). Le polizze Rc Auto sono contratti annuali che, quindi, non sono interessati dalla possibile introduzione della poliennalità di coperture, ad esempio, incendio e furto.

Per chiudere, invece, un contratto a tacito rinnovo, è necessario inviare una raccomandata A/R o un fax, all'assicuratore, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale e comunque entro l'ultimo giorno di scadenza della polizza. Tuttavia, è bene dire che l'assicuratore ha la facoltà di non richiedere obbligatoriamente alcuna comunicazione, fattispecie, questa, che di fatto fa decadere la polizza in maniera automatica, ma solo in caso di aumento del premio al di sopra del tasso d'inflazione programmato.

domenica 7 giugno 2009

Analisi polizza vita Onlife Allianz


La polizza vita Onlife di Allianz, immessa sul mercato dalla L.A. VITA SpA facente parte del Gruppo Allianz, è un'assicurazione temporanea caso morte, semplice, trasparente e flessibile, che assicura un capitale agli eredi in caso di decesso della persona assicurata, qualora l'evento si verifichi prima della scadenza contrattuale.

Una caratteristica molto interessante di Onlife è che si tratta di una polizza vita erogata e gestibile interamente via internet per capitali assicurati minimo di 25.000 euro e massimo di 250.000. Per importi superiori, fino ad un massimo di 1.500.000 euro è richiesta una prassi un pochino più complessa che prevede lo svolgimento di indagini sanitarie supplementari.

La polizza si rinnova, tacitamente, di anno in anno, per un massimo di 25 anni e comunque non oltre il compimento del 70° anno d'età del contraente, il quale ha la facoltà di mutare l'importo del premio da versare alla compagnia in qualsiasi momento, prima della naturale scadenza annuale. Qualora il premio dovesse essere aumentato di oltre il 10%, le norme contrattuali prevedono lo svolgimento di dettagliate indagini sanitarie, alle quali, il contraente dovrà sottoporsi.

Vi è anche la possibilità di sottoscrivere una garanzia complementare, denominata "Infortuni della Strada", che prevede il pagamento del capitale assicurato, al beneficiario, qualora il decesso della persona assicurata sia avvenuto in seguito ad un incidente stradale o a causa delle sue complicanze, entro un anno dalla data dell'incidente stesso.

Considerato che il premio è destinato esclusivamente alla copertura del rischio morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto. Inoltre, se dopo aver contratto la polizza, l'assicurato facesse un viaggio in un Paese in stato di guerra, verrebbe meno, istantaneamente, la copertura assicurativa.

Il capitale assicurato non rientra nell'asse ereditario, pertanto, gli eredi, se non sono stati designati quali beneficiari dell'assicurazione, non hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate.

Dal punto di vista fiscale, il capitale assicurato corrisposto in caso di morte dell'assicurato ai beneficiari è esente da Irpef, mentre, per ciò che attiene le imposte da pagare sui premi versati, il contraente gode di una detrazione fiscale ai fini Irpef. Tutte le somme dovute dalla compagnia, come prestazione, non possono essere né pignorate né tanto meno sequestrate, così come stabilisce l'articolo 1923, 1° comma, del codice civile.

Altri costi accessori, legati all'emissione ed alla gestione del contratto, ammontano a 15 euro l'anno e sono già inclusi nel premio da versare.

Ripetiamo, trattandosi di un prodotto disponibile esclusivamente via web, tutte le pratiche burocratiche risultano essere assai rapide. In buona sostanza, una volta accettato il preventivo online, il cliente dovrà perfezionare la stipula del contratto inviando la documentazione necessaria al numero di fax 040 3175080 o via email all'indirizzo contratti@lavita.it.

Entro e non oltre un giorno lavorativo, la compagnia invia al contraente un avviso con il quale gli da conferma dell'arrivo dei documenti e dell'attivazione della copertura assicurativa.

Non vi è alcuna carenza, ovvero l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della stipula del contratto, senza nessuna sospensione della copertura per lo svolgimento di eventuali accertamenti sanitari.

Il diritto di recesso può essere esercitato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione. E' consigliabile, a tal fine, inviare una richiesta alla compagnia a mezzo raccomandata A/R.

La polizza vita Onlife di Allianz, infine, può essere anche agganciata ad un mutuo modulandone il premio in base al capitale residuo del mutuo stesso. La procedura in se è molto semplice, basterà, infatti, richiedere l'abbassamento della rata via email, anno per anno, prima della scadenza del contratto.

mercoledì 3 giugno 2009

Le casalinghe hanno diritto al risarcimento in caso di invalidità dovuta ad incidente stradale

La casalinga è una lavoratrice a tutti gli effetti, per cui, in caso di invalidità conseguente ad un incidente, l'assicurazione deve risarcire il danno patrimoniale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto, alle casalinghe, il diritto al risarcimento della perdita o della diminuzione della capacità lavorativa conseguente ad un incidente stradale.

La Cassazione ha, così, annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale, il risarcimento non poteva essere riconosciuto visto che la casalinga, impegnata nel lavoro domestico, non percepisce alcun reddito specifico.

L'assicurazione, forte della vittoria nel precedente grado di giudizio, aveva liquidato solo il danno biologico, rifiutando la richiesta dei danni patrimoniali, in quanto i postumi delle fratture non incidevano sulla capacità di portare a compimento la propria attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, invece, la casalinga, pur non percependo alcun reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale e come tale è da risarcire ad opera dell'assicurazione.

APPROFONDIMENTI

- Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!
- Assicurazione per le casalinghe

martedì 2 giugno 2009

Rendita Inail: l'assegno mensile spetta agli eredi del titolare!

Per avere diritto all'assegno mensile erogato dall'Inail, per i decessi avvenuti dopo gennaio 2007, l'assicurato deceduto deve essere titolare di una rendita Inail di grado non inferiore al 48%, conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, rispettivamente, verificatosi o denunciata a decorrere dal gennaio 2007.

Hanno diritto alla prestazione il coniuge ed i figli a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economico previdenziali o altri redditi, escluso il reddito della casa di abitazione, di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.

Per ottenere l'assegno continuativo mensile, gli interessati devono presentare la richiesta all'Inail entro 180 giorni dalla data del decesso del titolare della rendita.

La rendita, di norma, non è soggetta a tassazione Irpef.

domenica 31 maggio 2009

Premi assicurativi differenti in base al sesso: al via le verifiche degli attuari!

Il regolamento Isvap del 12 maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 116 del 21 maggio 2009, prevede che, dal prossimo 20 giugno, è compito degli attuari verificare la pertinenza dei dati attuariali e statistici che stanno alla base della determinazione di premi differenti in base al sesso della persona assicurata.

Le statistiche a disposizione degli attuari mostrano uno scenario noto ormai da tempo nel quale, le donne godono di un'aspettativa di vita maggiore e i maschietti, invece, sono i responsabili del maggior numero di incidenti.

Questi dati, la cui mole è decisamente impressionante, tuttavia, non sono sufficienti per giustificare le attuali discriminazioni sui premi assicurativi. Per porre rimedio a ciò, gli attuari dovranno inserire una dichiarazione di idoneità all'interno della relazione tecnica sulla tariffa relativa ai contratti dei rami vita e responsabilità civile per ciò che attiene i mezzi a motore.

Qualora le imprese assicurative abbiano deciso di avvalersi della deroga alle tariffe unisex, prevista dal decreto legislativo numero 198 dell'11 aprile 2006, l'attuario (che potrà essere anche dipendente di una compagnia), per tutti gli altri rami assicurativi, certificherà la liceità della polizza con una nota metodologica in cui verranno indicati, e legittimati, i dati impiegati dalla compagnia per il rilascio di polizze differenziate.

Sia la dichiarazione, sia la nota metodologica, in seguito ad un controllo che le giustifichi, andranno inserite nei relativi contratti assicurativi stipulati dopo il 6 novembre 2007. Anche in questo caso, il compito di effettuare la verifica retroattiva spetta sempre agli attuari.

giovedì 28 maggio 2009

Per gli infortuni alle casalinghe l'indennizzo non è automatico!


L'assicurazione per le casalinghe, offerta da qualche anno dall'Inail, in realtà, in caso d'infortunio non garantisce un indennizzo immediato.

Gli infortuni delle casalinghe, a volte molto gravi, sono più frequenti di quanto si pensi. Eppure, nonostante il basso costo della polizza infortuni, il cui premio, lo ricordiamo, ammonta a 12,91 euro l'anno, sono ancora poche le persone che si sono assicurate, garantendosi così, una maggiore tutela.

I requisiti per avere diritto all'indennizzo, da parte dell'Inail, sono i seguenti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui l'assicurato dimora abitualmente;
- non svolgere altre attività per le quali sussista l'obbligo di iscrizione ad un altro Ente (diverso dall'Inail) o cassa previdenziale;
- aver riportato un infortunio in occasione e a causa di lavoro prestato in ambito domestico, da cui derivi una inabilità uguale o superiore al 27% (per infortuni avvenuti dopo il primo gennaio 2007).

Come dicevamo, per quel che concerne gli infortuni domestici, non vale l'automaticità della prestazione poiché, solo il pagamento del premio annuale o la domanda di iscrizione in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita. La decorrenza è dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Questo tipo di rendita, diversamente dalle altre, non è soggetta a revisione, anche nel caso avvenga un miglioramento o un peggioramento delle condizioni fisiche della persona infortunata, ma è reversibile ai superstiti e da diritto all'assegno funerario.

Hanno diritto all'assegno funerario gli eredi di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la qual cosa è, dunque, calzante nel caso di specie trattato all'interno di questo post.

A onor del vero, hanno diritto all'assegno funerario anche tutti coloro i quali dimostrino di aver sostenuto le spese funerarie. L'assegno viene concesso ai superstiti una sola volta, unitamente alla rendita. Lo scopo della prestazione è quello di consentire ai familiari di far fronte alle spese del funerale.

La domanda deve essere presentata all'Inail entro 40 giorni dal decesso della persona assicurata. L'importo della prestazione è rivalutato annualmente e, attualmente, è pari a 1.833,81 euro.

lunedì 25 maggio 2009

Assicurazione sulla casa: in Italia sono ancora poche le polizze sottoscritte!

La casa è, da sempre, considerata uno tra i beni più preziosi, tuttavia, sono ancora pochi gli italiani che pensano di proteggere la propria abitazione dai rischi legati alla vita quotidiana, come scoppi dovuti a fughe di gas, eventi atmosferici, incendi o furti.

Il panorama delle scelte assicurative, per tutelare la propria casa, è infatti molto ampio. Si va dalle polizze tradizionali, come furto e incendio, a quelle che coprono i danni causati da animali domestici, da quelle studiate appositamente per i dispositivi hi-tech alle assicurazioni personalizzate in base alla metratura della casa.

Il costo medio è di circa 165 euro all’anno, con prezzi che oscillano da 150 euro, per una protezione di base, fino a 600 euro per i prodotti più completi.

Tutte le offerte hanno, però, un punto in comune: l’approccio modulare. Cosa significa? Che il cliente può decidere di difendersi soltanto da determinati rischi come furto, incendio o danni naturali. Ecco perché è importante valutare il proprio profilo, individuare la tipologia di polizza più adatta e capire il loro funzionamento.

Per quanto riguarda l’indennizzo vero e proprio, esistono due formule principali. La più diffusa è quella a rischio assoluto che prevede il risarcimento del danno subìto in seguito al furto, sulla base di un massimale. Ciò significa che, nel contratto, è stabilito un importo fisso di rimborso indipendentemente dal valore dei beni assicurati.

Accanto a questa formula, esiste anche quella a rischio relativo in cui, nella polizza è compreso sia il valore assicurato, che è il massimo dell’indennizzo ottenibile, sia il valore delle cose assicurate. Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subìto dall’assicurato.

venerdì 22 maggio 2009

Le assicurazioni anti calamità naturali in Italia sono una chimera!

Qualcuno ci aveva pensato, una polizza anti calamità naturali obbligatoria era stata proposta, senza successo, dal secondo governo D’Alema, inserita, poi, dal governo Berlusconi nella bozza della finanziaria del 2005 e, di nuovo, dal governo Prodi in quella del 2007.

Le proteste erano, però, arrivate da più parti. In prima linea le assicurazioni, ritenendo quello dei disastri naturali un rischio troppo oneroso per il sistema assicurativo e, sullo stesso fronte, la proprietà immobiliare e le Associazioni dei Consumatori.

In effetti, i costi dei disastri naturali sono tali che perfino le risorse pubbliche sono spesso insufficienti a ricompensare le perdite economiche subite dai singoli.

L’anno scorso è stato un anno record per quanto riguarda i costi, prima di tutto umani e poi economici, delle calamità naturali. Nel 2008, tifoni, alluvioni e terremoti hanno causato oltre 220.000 vittime e danni per almeno 200 miliardi di Dollari.

Ma i rischi a cui può essere esposta la nostra casa, oltre a quelli legati alle catastrofi naturali, sono molti eppure appena il 25% della popolazione italiana è in possesso di un’assicurazione sulla casa.

Generalmente, le garanzie base offerte da tutte le polizze, sono quelle contro gli incendi, i furti, i danni a impianti domestici, lo scippo, la rapina e i danni provocati a terzi. Inoltre, le polizze assicurative, cosiddette “incendio”, assicurano, normalmente, anche gli eventi atmosferici ( vento, bufere, trombe d’aria e grandine), per quanto riguarda, invece, slavine, inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, non tutte le compagnie accettano il rischio, soprattutto, sembra un paradosso, se in quella zona il pericolo esiste.

E’, invece, obbligatoria, ed è già inclusa nelle nostre bollette, una polizza contro i rischi derivanti dall’utilizzo del gas.

Un’altra garanzia, può, infine, essere prevista alla sottoscrizione del mutuo. In qualche caso, la banca può pretendere che vengano stipulate delle polizze dedicate alla tutela dell’immobile o delle persone coinvolte. La banca non vanta alcuna titolarità sulle somme di un eventuale indennizzo ma, in forza del vincolo, potrà imporre che vengano utilizzate per estinguere parzialmente il debito collegato.

giovedì 21 maggio 2009

Polizze index linked programma dinamico: al via la Commissione di Conciliazione

La conciliazione sbarca nel campo delle polizze vita. Per la prima volta, infatti, una compagnia assicurativa italiana ha introdotto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziale ad ulteriore tutela del sottoscrittore di polizze.

E’ questo, infatti, ciò che prevede l’intesa, siglata nei giorni scorsi, tra Poste Vita e le Associazioni dei Consumatori relativa alle polizze index linked programma dinamico.

Si tratta, nel dettaglio, di quei prodotti sottoscritti da migliaia di clienti di Poste Vita tra il 2001 e il 2002 e legati ai cosiddetti CDO, titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, complice la crisi finanziaria, avevano visto bruciare circa il 70% del proprio valore.

Le Poste erano già scese in campo, nei mesi scorsi, per tutelare gli interessi dei circa 70.000 risparmiatori coinvolti accollandosi parte del rischio di investimento e proponendo ai risparmiatori di recuperare il 105% del capitale versato, in cambio del passaggio ad una nuova polizza garantita da Poste Vita e dell’estensione di circa tre anni dei termini di scadenza della polizza precedente.

In seguito alla recente intesa, dunque, chi non dovesse essere soddisfatto della proposta formulata da Poste Vita potrà ricorrere alla conciliazione. Presso la sede centrale di Poste Italiane verrà istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’azienda e uno delle Associazioni dei Consumatori scelto dal cliente che si occuperà, gratuitamente, di analizzare i casi. I risparmiatori insoddisfatti non dovrebbero, tuttavia, essere molti. La soluzione di Poste Vita è stata, infatti, accettata dalla quasi totalità dei sottoscrittori con un’adesione di oltre il 92%.

lunedì 18 maggio 2009

Valutazione Dimensione plus protezione della Nuova Tirrena

"Dimensione Plus protezione" della Nuova Tirrena è una polizza mista che non solo tutela il sottoscrittore in caso di decesso o infortunio ma garantisce anche i suoi risparmi attraverso una sorta di piano d'accumulo che offre un rendimento annuo minimo del 2%. Alla scadenza del contratto, "Dimensione Plus protezione" da anche la possibilità di convertire il capitale accumulato in una rendita vitalizia rivalutabile.

Questa, che è a tutti gli effetti una polizza vita, si presenta, come detto, in forma mista rivalutabile, a premio annuo e prestazione integrativa in caso di decesso dell'assicurato.

Vediamo ora, più dettagliatamente, quali coperture offre la polizza "Dimensione Plus protezione".

In caso di decesso dell'assicurato, gli eredi riceveranno, oltre al capitale accumulato e rivalutato fino a quel momento, una maggiorazione calcolata in funzione della durata del contratto (che va da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni) e dell'età del sottoscrittore al momento della stipula del contratto.

L’età dell’assicurato, a partire dalla data di decorrenza del contratto, non può essere inferiore a 18 anni e non può essere superiore ai 70 anni (il limite si abbassa a 60 anni nel caso in cui venga attivata la garanzia complementare infortuni).

Il premio annuo, che la persona assicurata ha l'obbligo di versare, non può essere inferiore ai 600 euro e può essere corrisposto con cadenza trimestrale, quadrimestrale o semestrale, previa l'aggiunta di un'addizionale (2,0% su ogni premio annuo al netto dei diritti, in caso di rate semestrali, 2,5% se quadrimestrali, 3,0% se trimestrali), così come avviene, ad esempio, per il pagamento dell'assicurazione auto. Il frazionamento del premio, quindi, fa lievitare i costi ma in maniera molto marginale.

In caso di necessità, è possibile riscattare il proprio capitale, dopo aver corrisposto le prime tre annualità del premio, se la durata del contratto non è inferiore a 6 anni, oppure dopo aver corrisposto le prime due annualità del premio se la durata del contratto è pari a 5 anni.

Bisogna tener presente che, a onor del vero, non proprio tutto il capitale versato rientrerà nelle tasche dell'assicurato, poiché una parte del premio corrisposto verrà utilizzata dalla compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto e pertanto, unitamente alla parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorrerà alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza.

"Dimensione plus protezione" offre, in maniera del tutto facoltativa, la possibilità di sottoscrivere anche una garanzia complementare infortuni che, in caso di infortunio automobilistico che determini la morte o comunque una grave invalidità totale e permanente della persona assicurata, corrisponde un capitale aggiuntivo raddoppiato al contraente o ai suoi eredi.

Il capitale assicurato, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, potrà essere convertito, a scadenza, in una rendita vitalizia rivalutabile certa, come se fosse una pensione integrativa, e addirittura resa reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando (ad esempio il coniuge) fino a che questi è in vita.

Una cosa da tenere presente, poiché incide e non poco sul rendimento finale, è il costo percentuale medio annuo. Questi, a seconda dei casi, può inficiare e di molto la resa dell'investimento. Ciò avviene perché il capitale assicurato viene investito dalla Nuova Tirrena, attraverso la "Gestione Speciale Tirrena Tre" che ha dei costi, in titoli di stato e obbligazioni.

Il “costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo esemplificativo, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “costo percentuale medio annuo” del 10° anno fosse pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno ridurrebbero il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

In quest'ottica, analizzando le performance dello scorso anno, notiamo come a fronte di un rendimento del 4,40% realizzato dalla "Gestione Speciale Tirrena Tre", agli assicurati sia stato garantito un rendimento del 3,40%.

Le commissioni annue di gestione ammontano all'1% se il rendimento della "Gestione Speciale Tirrena Tre" è minore o uguale al 5,50% e dell'1% + un altro 0,10% da calcolare in base al reale rendimento del fondo Tirrena Tre diminuito del 5,5%.

Altri costi relativi alla polizza "Dimensione Plus protezione" sono rappresentati dai diritti di polizza e quietanza che ammontano a 2 euro per ogni rata di premio e, qualora si voglia riscattare anticipatamente il proprio capitale, sarà effettuata un'attualizzazione al tasso del 2,75% annuo (costituito dal recupero del tasso tecnico del 2% e dalla penale di riscatto pari allo 0,75%) nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto.

Dal punto di vista fiscale i premi versati non sono soggetti ad imposte eccezion fatta per la quota di premio relativa alla garanzia complementare infortuni; infatti, per tale componente l’imposta è pari al 2,5%. Ai fini IRPEF si ha diritto a detrarre il 19% dei premi versati su un massimo di 1.291,14 euro (ovvero 245,32 euro l'anno).

In coda a questa sintetica valutazione vogliamo parlare della possibilità contemplata all'interno del contratto di poter richiedere un prestito per un importo pari al 90% del valore di riscatto maturato alla data della richiesta. Gli interessi sui prestiti vengono determinati in modo anticipato ed in base al rendimento annuo attribuito al contratto, con il minimo del saggio legale di interesse. Il finanziamento deve comprendere anche eventuali prestiti già concessi in precedenza e non ancora interamente restituiti.

In conclusione, possiamo affermare che si tratta di un prodotto abbastanza complesso, a dispetto della semplicità apparente. L'analisi dei costi è assolutamente necessaria in fase di stipula del contratto poiché, come dicevamo, potrebbero rendere poco conveniente tutta l'operazione. Gli indubbi vantaggi legati all'ampia tutela dell'assicurato in caso di infortunio e dei propri cari in caso di decesso , nonché la possibilità di richiedere un prestito, fanno si che questo prodotto possa essere considerato una discreta alternativa anche ai piani di previdenza complementare di tipo classico.

VOTO COMPLESSIVO: 6,5

sabato 16 maggio 2009

Valutazione Mutuo Sicuro Persona Axa Mps

Mutuo Sicuro Persona è, a tutti gli effetti, una polizza vita che, uno o più mutuatari, hanno la facoltà di sottoscrivere a copertura di rischi diversi che, una volta avvenuti gli eventi scatenanti possano inficiare la capacità dei sottoscrittori di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto erogante il finanziamento.

Più in particolare, la polizza Mutuo Sicuro Persona, abbinabile ad un altro prodotto assicurativo denominato Mutuo Sicuro Plus, del quale abbiamo precedentemente parlato in un altro post al quale vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti del caso, garantisce la corresponsione, al beneficiario, di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso e nella quota percentuale indicata nel contratto. Non sono coperte né eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi, fino alla data di rimborso del sinistro da parte della compagnia.

Mutuo Sicuro Persona ha una durata pari al piano di ammortamento del mutuo che si è sottoscritto. In ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età la copertura verrà interrotta.

Dal punto di vista fiscale, sui premi versati, entro il limite massimo di 1.291,14 euro l'anno, è riconosciuta una detrazione d'imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% del premio stesso. Per quanto riguarda gli eredi, invece, vi è l'esenzione completa sia ai fini IRPEF che per ciò che attiene l'imposta sulle successioni.

Il massimale assicurato è di 160.000 euro per ogni persona assicurata con un massimo di 320.000 euro per mutuo contratto. Il richiedente può avere un'età compresa tra 18 e 65 anni ed il premio è pagabile con la stessa periodicità della rata del mutuo. La polizza può garantire l'intero importo finanziato o solo una parte di esso e la copertura ha efficacia a partire dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento.

In media, lo spread del mutuo, all'atto della sottoscrizione della polizza Mutuo Sicuro Persona, vede un incremento dello 0,25% anche se, a dire il vero, in diversi casi, questa assicurazione determina la gratuità delle spese d'istruttoria (250 euro circa), come avviene, ad esempio, nel caso in cui si contrae il mutuo "Giovani Coppie e Single". Per quanto riguarda il pagamento del premio da parte del mutuatario, questi deve avvenire con addebito dei premi tramite RID separato rispetto alla rata del mutuo.

In conclusione diciamo che è consigliabile sottoscrivere sempre una polizza vita a copertura del debito residuo riguardante un mutuo poiché, così facendo, si liberano gli eredi da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito erogante che, per il prodotto Mutuo Sicuro Persona della Axa, deve essere la Banca Monte dei Paschi di Siena o comunque una banca del medesimo gruppo.

venerdì 15 maggio 2009

Axa Mutuo sicuro plus di Banca Mps

Sempre con maggior frequenza, gli istituti di credito propongono prodotti finanziari combinati, al fine di tutelare la clientela e di tutelarsi da eventuali inadempienze di questi ultimi.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, in quest'ottica, propone tutta una serie di prodotti appositamente studiati per far fronte a questa duplice esigenza.

In particolare, quest'oggi, vogliamo occuparci di "Mutuo sicuro plus", prodotto assicurativo proposto dalla compagnia Axa e collegato all'erogazione di un mutuo in abbinamento alla polizza "Mutuo sicuro persona", che offre una copertura totale a garanzia del debito residuo in caso di invalidità totale e permanente a seguito di infortuni o malattie, ricovero ospedaliero, inabilità temporanea e totale al lavoro in seguito ad infortunio o malattia e perdita del proprio impiego.

"Mutuo sicuro plus" è destinato ai privati, con particolare riferimento ai liberi professionisti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici, pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati e lavoratori del settore privato.

Le categorie testé citate, è bene dirlo, godono di coperture diverse a seconda dei casi. Così, ad esempio, i dipendenti del settore privato potranno godere della copertura assicurativa in quattro casi su sei, ovvero in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia (voce comune per tutte le categorie), in seguito a ricovero ospedaliero a seguito di malattia grave (voce comune per tutte le categorie), conseguentemente alla perdita del posto di lavoro e nel caso di prestazioni di assistenza (quest'ultima voce è appannaggio di tutte le categorie). Restano fuori dalla copertura l'inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia e l'inabilità temporanea e totale di compiere gli atti elementari della vita.

Per quel che concerne i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i dipendenti del settore
pubblico mancano le coperture relative a inabilità temporanea e totale di compiere gli atti
elementari della vita e perdita del proprio impiego.

Pensionati, casalinghe, studenti e disoccupati non godranno di alcuna copertura nei casi di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia e perdita d'impiego.

Un'altra cosa da non sottovalutare sono le franchigie, ovvero le soglie minime d'intervento da parte della compagnia d'assicurazione. Questa voce è estremamente importante poiché indica il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.

Se, ad esempio, chi ha sottoscritto la polizza dovesse subire danni fisici invalidanti maggiori o uguali al 66% otterrebbe l'estinzione del debito residuo in ogni caso e senza che venga applicata alcuna franchigia.

Diverso è il discorso riguardante il ricovero ospedaliero causato da malattie gravi. In questo caso, "Mutuo sicuro plus" garantisce il pagamento delle rate di debito con una carenza di 60 giorni, senza alcuna franchigia e per un massimo di 12 mensilità.

I lavoratori autonomi e i dipendenti del settore pubblico, in caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia avranno garantito il pagamento delle rate di debito per un massimo di 12 mensilità, senza alcuna carenza ma con una franchigia di 60 giorni (in questo caso, la franchigia applicata è decisamente elevata poiché in 60 giorni moltissimi infortuni di tipo traumatico sono ampiamente risolvibili).

Per quanto riguarda i pensionati, le casalinghe, gli studenti e i disoccupati in caso di inabilità temporanea e totale di compiere gli atti elementari della vita, questi si vedranno garantiti per ciò che attiene il pagamento delle rate di debito, anche in questo caso come ne precedente per un massimo di 12 mensilità, senza alcuna carenza ma con una franchigia di 60 giorni.

In caso di perdita del proprio impiego, solo i lavoratori dipendenti nel settore privato potranno godere del beneficio del pagamento delle rate di debito ma con una carenza di 180 giorni e la solita franchigia di 60, con un limite massimo di 12 mensilità.

Sono assicurabili le persone fisiche di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni all’atto dell' adesione, fermo restando che l’età massima di permanenza in copertura è limitata a 80 anni.

Ma quali documenti deve produrre l'assicurato per accedere ai benefici derivanti dalla sottoscrizione della polizza Mutuo sicuro plus?

- Copia dell'atto di mutuo;

Relativamente a infortuni e malattia:

In caso di Invalidità Totale e Permanente:
- dichiarazione del sinistro compilato dal medico curante;
- copia della cartella clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.);
- in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.

In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi:
- copia della cartella clinica.

In caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro:
- dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante.
- in caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi, copia della cartella clinica.

La documentazione andrà presentata al verificarsi del sinistro e allo scadere di ogni periodo di inabilità certificato dal medico.

Relativamente alla perdita di impiego

- lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al Centro per l’Impiego (ex Ufficio di collocamento);
- autocertificazione dello stato di disoccupazione;
- gli ultimi due cedolini di paga.

Per giustificare l’indennizzo relativo alle successive mensilità, l’assicurato dovrà fornire:

- qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento dell’indennità di “Mobilità” oppure,
- qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento.

Relativamente all'assistenza

In caso di sinistro l’assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la centrale operativa al:
numero verde 800.300.433 (dall’Italia) oppure al numero nero +39.06.42115745 (dall’estero)

mercoledì 13 maggio 2009

Cos'è il progetto solvibilità II?

Solvency II (Solvibilità II) è un progetto finalizzato alla definizione di tutte le regole che possono avere effetti sulla solvibilità delle imprese di assicurazione. Si tratta, quindi, non solo di definire regole sui requisiti di capitale, sulle riserve tecniche e sugli investimenti, ma di revisionare tutti gli aspetti, anche di carattere qualitativo, che possono avere un’influenza sulla solvibilità dell’impresa.

Ciò nasce dalla consapevolezza che le regole finanziarie sul capitale, le riserve tecniche e gli investimenti non sono sufficienti da sole a prevenire le crisi. E’ necessario, piuttosto, intervenire alla radice dei problemi, alle cause originarie delle crisi. Questo, il più delle volte, significa valutare la corretta gestione dell’impresa e la qualità del management.

Un altro obiettivo fondamentale del progetto è rendere i requisiti di capitale maggiormente coerenti con l’effettivo profilo di rischio delle singole imprese: come è noto, infatti, l’attuale sistema del margine di solvibilità definisce i requisiti di capitale in maniera abbastanza grossolana, senza tenere in considerazione gli effettivi profili di rischio dell’impresa e facendo riferimento in via prevalente ad aspetti di carattere dimensionale.

Il progetto Solvibilità II, inoltre, è finalizzato soprattutto a fissare linee guide che incoraggino la misurazione e la gestione dei rischi da parte delle stesse imprese.

Il nuovo sistema prudenziale intende far leva prima di tutto su un miglioramento del sistema interno di misurazione e gestione dei rischi. Concettualmente, quindi, la prima barriera alla solvibilità sarà cercata nella consapevolezza da parte del management dei rischi gestiti.

Il nuovo sistema dovrà altresì risultare flessibile, facilmente modificabile, in modo da seguire l’evoluzione dei fenomeni di mercato e del quadro regolamentare. In tale prospettiva, in particolare, il modello dovrà essere coerente con gli standard assicurativi di supervisione internazionali, come quelli emanati dallo IAIS (International Association of Insurance Supervisors), e soprattutto compatibile con il quadro contabile.

Un ulteriore traguardo, di importanza basilare in vista degli obiettivi politici di creazione del mercato unico dei servizi finanziari, è quello di rendere le normative applicate ai singoli Paesi europei più convergenti fra loro, al fine di assicurare un level playing field a livello europeo, che permetta a tutti gli attori di operare in condizioni regolamentari equivalenti.

Infine, va segnalata la finalità di migliorare la convergenza a livello intersettoriale. L’obiettivo, in sostanza, è trattare rischi simili nella stessa maniera a prescindere dal tipo d’impresa che li sottoscrive.

Elencati gli obiettivi di base del progetto, cercheremo ora di riassumere il suo disegno generale.

Il modello è impostato sui cosiddetti 3 pilastri. I pilastri sono ispirati al modello prudenziale bancario (Basilea II), ma non hanno necessariamente un identico contenuto.

Il primo pilastro riguarda tutte le regole che finiscono col comportare una richiesta di risorse finanziarie all’impresa (requisiti finanziari).

Il secondo pilastro concerne i processi di vigilanza e tutti gli aspetti di carattere qualitativo che riguardano la gestione dell’impresa. A titolo esemplificativo, a questo riguardo va rilevata una prima differenza con Basilea II. La regolamentazione bancaria, infatti, include in questo pilastro regole che si concentrano sul cosiddetto "supervisory review process", cioè sul processo di supervisione finalizzato a verificare che le regole del primo pilastro siano coerenti con l’effettivo profilo di rischio della singola impresa, processo che può condurre alla richiesta di capitale addizionale. In Solvency II, invece, questo pilastro include anche tutti gli aspetti che riguardano l’armonizzazione delle
pratiche di vigilanza, prevedendo quindi un ambito di applicazione più ampio.

Il terzo, ed ultimo, pilastro riguarda la disclosure, cioè le informazioni sulla situazione finanziaria e sui rischi da fornire agli operatori affinché sul mercato si manifesti il "market discipline effect", ossia l’effetto propulsivo che un mercato più informato, premiando le imprese migliori, è capace di avere sulla qualità della gestione delle imprese e quindi, indirettamente, sulla loro solvibilità.

giovedì 7 maggio 2009

Cos'è e a cosa serve un'assicurazione?

Diverse persone si pongono questa domanda, magari cercando di capire il motivo che sta alla base del meccanismo stesso.

Ebbene, in virtù del contratto di assicurazione, l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato in merito a vari tipi di danni derivanti da eventi naturali o comunque imprevedibili (ad esempio, incidenti stradali, caduta di valanghe, incendio di una palazzina, ecc.).

Il contratto, come avviene nel caso delle polizze vita, può anche riguardare il verificarsi o meno di un evento relativo alla vita umana, nel qual caso l'assicuratore pagherà una rendita o un capitale nel caso che l'evento stabilito si verifichi.

L'assicurazione è, quindi, a tutti gli effetti una sorta di contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull'assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio.

Infatti, un contratto aleatorio altro non è se non un atto negoziale in cui l'entità o l'esistenza della prestazione è collegata ad un elemento incerto, nel quale, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale. Entrambe le parti quindi assumono un evento futuro, il cui verificarsi rimane incerto, come fattore chiave del contratto sottoscritto. A tale evento, i contraenti ricollegano gli effetti contrattuali.

L'entità e le caratteristiche del rischio devono essere rese note con chiarezza all'assicuratore, pena la risoluzione, l'annullamento o la rettifica del contratto.

In egual misura, se l'assicurato fornisce all'assicuratore notizie false o reticenti in merito a circostanze inerenti la sussistenza o la gravità del rischio assicurato, l'assicuratore potrà richiedere l'annullamento del contratto; se però le omissioni non sono dovute al dolo o alla colpa grave dell'assicurato, l'assicuratore potrà soltanto recedere dal contratto, ma se il sinistro (o l'evento) accade prima che le inesattezze siano conosciute dall'assicuratore, la somma da questi dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto (ed effettivamente pagato dall'assicurato) e premio che l'assicuratore avrebbe richiesto se avesse conosciuto il vero stato delle cose, cioè l'entità e le caratteristiche del rischio coperto.

Il contratto di assicurazione, ovvero la polizza, deve essere redatta sempre per iscritto altrimenti non si può far valere in giudizio.

Il contratto, effettuato per adesione, in quanto stipulato sulla base di un modulo già predisposto in cui si aggiungono solo i dati del contraente, entra in vigore nelle 24 ore successive alla stipulazione e vale fino alle ore 24 del giorno della scadenza.

Quando si verifica l'evento previsto dal contratto, l'assicurato deve farne denuncia al più presto e, comunque, entro il termine previsto dal contratto, alla compagnia assicuratrice. Ovviamente, il risarcimento non spetta quando l'evento è stato provocato dall'assicurato. Il rimborso dei danni sarà sempre proporzionale al valore dell'oggetto dichiarato in polizza; se, però, tale valore dichiarato è superiore al reale, il rimborso si calcolerà sul valore effettivo.

Se l'assicurato e l'assicuratore non trovano l'accordo in merito alla cifra da liquidare, verranno nominati due periti (uno per parte) al fine di valutare il danno subito dall'oggetto della polizza. Qualora anche i due periti non si trovino d'accordo, ne viene nominato un terzo oppure, le parti, si rivolgono al giudice civile.

L'assicuratore può essere soltanto un istituto di diritto pubblico, una mutua assicuratrice o una società per azioni, enti comunque sottoposti a controlli pubblici.

lunedì 9 marzo 2009

Risarcimento diretto: al via i cambiamenti


Cambiamenti in vista per il risarcimento diretto che però potrebbe far lievitare le tariffe agli utenti, specialmente per quanto riguarda moto e motorini.

Il Consiglio dei ministri, circa un mese fa, ha approvato, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, delle modifiche al regolamento che disciplina gli indennizzi tra compagnie attraverso il risarcimento diretto. Un atto che accoglie la richiesta sempre sostenuta dalle compagnie assicurative e che dall'anno prossimo porterà in vigore dei forfait diversificati per classe di veicoli e non più unificati come avviene oggi.

Ma cos'è il risarcimento diretto?

Con il risarcimento diretto l'automobilista viene indennizzato direttamente dalla propria compagnia, per una cifra stimata sull'effettivo danno subito. La compagnia del danneggiato a sua volta si rivale su quella del colpevole. Questi pagamenti fra compagnia vengono regolati da una Stanza di compensazione, una sorta di "cassa" che gestisce il dare e l'avere tra le imprese.

Ogni anno, in base al costo medio dei sinistri dell'anno precedente, il Comitato tecnico per il risarcimento diretto, composto da rappresentanti del governo, delle compagnie, dei consumatori, stabilisce degli importi forfetari, attraverso i quali la compagnia del danneggiato sarà rimborsata da quella del colpevole. Ovviamente le cifre dei forfait possono essere più alte o anche più basse del singolo indennizzo pagato nello specifico caso. Tuttavia, in virtù di un sistema mutualistico, il sistema del dare e avere tra le compagnie tende all'equilibrio con i forfait.

Oggi esistono due forfait distinti, uno per i danni alle cose, che in media si aggira sui 1.400 euro, e
uno valevole per i danni alle persone, che si attesta intorno ai 3.300 euro. Questa distinzione è stata introdotta nel 2008 proprio per far fronte a quegli incidenti, soprattutto motociclistici, che hanno un impatto economico maggiore.

Il Comitato tecnico, invece, ha sempre respinto la richiesta delle compagnie di avere tanti forfait per quante sono le categorie dei veicoli (auto, moto, camion, bus, eccetera), divisi ulteriormente al loro interno per danni a cose e alle persone. Non dimentichiamo che forfait più alti significano costi più elevati per le compagnie e dunque anche tariffe più care per gli utenti.

"Ora, invece, il governo, con un provvedimento ad hoc, recepisce per decreto i desideri delle compagnie, specie di quelle con maggiore affollamento di motociclisti-utenti" - spiega Fabrizio Premuti, responsabile del settore assicurativo dell'Adiconsum e membro del Comitato tecnico: "Se ne va in frantumi il sistema mutualistico dei forfait unificati. Il Comitato tecnico sarà costretto, a fine anno, a rivedere al rialzo i forfait soprattutto per i danni a persona a seguito di sinistri sulle due ruote e quindi per questo tipo di utenti ci saranno nuovi aumenti".

Non è escluso, tuttavia, che per altre tipologie di veicoli, i forfait possano essere rivisti al ribasso. Seguirà un effetto positivo anche sulle tariffe? Allo stato è difficile immaginarlo!

giovedì 5 marzo 2009

Polizze index linked: le compagnie corrono ai ripari!

Il 15 settembre 2008, la banca d'affari americana Lehman Brothers ha chiesto, al tribunale fallimentare di New York, l'amministrazione controllata. In Italia sono decine i prodotti assicurativi "index linked" costruiti con obbligazioni dell'istituto, per molti di questi, Lehman Brothers, è garante dell'intero capitale versato.

Tuttavia, prima di parlare più approfonditamente di queste polizze chiariamo di cosa si tratta.

Cosa sono le polizze index linked?

Le polizze index linked sono prodotti finanziari in cui il cliente versa un premio unico al momento della sottoscrizione , si accolla il rischio dell'investimento e riceve, periodicamente, delle cedole sui frutti.

In questo caso, a garantire il capitale era, come precedentemente detto, la stessa Lehman Brothers, a cui le agenzie di rating attribuivano un indice di affidabilità "A", tra i più alti in senso assoluto.

Nell'Ottobre 2008, un monitoraggio dell'Isvap calcolava che, in Italia, le polizze collegate in qualche modo alle obbligazioni Lehman erano circa 111.000, per un valore complessivo di circa 1,9 miliardi di euro.

Per i detentori dei prodotti garantiti dalla banca d'affari statunitense, il crac ha determinato il rischio concreto della totale perdita del capitale investito. Attualmente, e non si sa ancora per quanto tempo, è ancora in corso la procedura fallimentare della Lehman Brothers e le quotazioni delle obbligazioni sono sospese.

Dopo un iniziale periodo di smarrimento, le principali compagnie di assicurazioni hanno annunciato iniziative a favore della clientela per il recupero della parte investita.

Era tutto scritto nei prospetti informativi, si è affrettata dall'inizio a ribadire l'Ania. Nonostante ciò i gruppi assicurativi più esposti, Unipol e Mediolanum in testa, hanno capito che era necessario intervenire per tutelare i clienti. E altri istituti li hanno seguiti, tra i plausi.

Solo oggi, però, i consumatori si rendono conto che, in alcuni casi, agli annunci è seguito un amaro contentino. È il caso di Unicredit, 25.000 polizze, per un valore
di 572,6 milioni di euro che, con una lettera da Cnp Vita di Milano, ha comunicato, ad esempio, ad un proprio cliente, dopo ben 5 mesi d'attesa, che la banca ha messo su un'iniziativa che si pone l'obiettivo di tutelare i suoi investimenti, senza alcun
onere aggiuntivo a suo carico.

L'iniziativa consiste nella possibilità di trasformare le polizze in altre denominate "Scudo 72" che garantirebbero nel giro di 6 anni (senza la corresponsione di alcun interesse) la ricostituzione del premio originariamente versato nella polizza".

Ad altri clienti di Unicredit Vita è stata presentata una proposta ancor meno allettante, ovvero devono scegliere tra due opzioni, o la proposta Cash per recuperare oggi il 50% del premio versato, al netto di eventuali riscatti parziali, oppure la trasformazione della polizza in una nuova, chiamata "Scudo 42", che garantisce sì la ricostituzione del capitale versato originariamente, ma in un tempo più lungo e al netto delle eventuale cedole già ricevute.

Chi ha investito in uno di questi prodotti, la polizza Artemide Capitai per esempio, avrebbe dovuto ritirare il premio a febbraio 2009, ma ha dovuto decidere tra avere il 50% oggi o il premio - meno quanto già avuto - tra 3 anni.

Se il capitale investito era di 10.000 euro e negli anni ho ricevuto interessi per 1.400 euro, ad agosto 2012 riceverò 8.600 euro. La sola consolazione, ha detto
Antonio Tanza di Adusbef, è che "il rischio di queste nuove polizze è praticamente pari a zero, e riduce la perdita prevista circa al 15%".

Non è un caso che le proposte Unicredit abbiano disorientato più di un risparmiatore.

giovedì 8 gennaio 2009

Punti bonus sulla patente, il prossimo accredito vi sarà a giugno 2009


Forse non tutti sanno che è possibile acquisire, ogni due anni, dei punti bonus sulla patente di guida, per l'esattezza 2, ma solo se nel biennio di riferimento non sono state commesse infrazioni al codice della strada.

Il provvedimento, in vigore già da 4 anni, farà scattare il nuovo accredito nel giugno 2009.

Per conoscere la situazione attuale della vostra patente di guida potete telefonare al numero appositamente predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 848.782.782

E' importante specificare che per ottenere l'accredito dei 2 punti bonus sulla patente, l'automobilista non deve fare assolutamente nulla poiché la procedura è totalmente automatizzata.

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