lunedì 26 maggio 2008

Assicurazione obbligatoria per natanti e mezzi a motore

Diventa operativa la previsione del Codice delle assicurazioni (Digs 209/2005) inerente l'obbligatorietà della polizza per la responsabilità civile verso i terzi da parte dei veicoli a motore e dei natanti.

Le disposizioni attuative in materia, sono contenute nel Dm Sviluppo economico n. 86 del primo aprile di quest'anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.116 dello scorso 19 maggio.

Diventano così soggetti ad assicurazione tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
E, allo stesso tempo, tutte le unità da diporto, i natanti e i motori amovibili posti in navigazione in acque a uso pubblico o in acque a queste equiparate.

Ai fini dell'individuazione pratica dei natanti da assicurare, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti saranno quelle riportate sui documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni, per ciò che attiene quelli registrati in Italia. Mentre per i motoscafi e le imbarcazioni a motore che sono stati registrati all'estero, faranno fede i corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero, o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali italiane, l'obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; o con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, purché abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, ma anche in uno Stato
terzo, che sia autorizzata ad operare nel nostro Paese in regime di stabilimento; o ancora con un'impresa con sede legale nel territorio, della Repubblica che esercita l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante.

Tuttavia è bene ricordare che il contratto di assicurazione può essere rilasciato anche da una compagnia dello Stato di registrazione del natante, ma che sia autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato un'apposita convenzione con un'impresa operativa in Italia per la liquidazione degli eventuali danni.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, quest'ultimo richiede alla compagnia la sostituzione del contratto per un altro veicolo o natante, del quale fornisce gli elementi identificativi.

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