domenica 13 aprile 2008

Detrazione fiscale relativa ai premi di assicurazione

Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre del 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, rientrano nel diritto, da parte del contraente della polizza, di usufruire della detrazione fiscale relativa ai premi d'assicurazione.

Più in particolare, la detrazione relativa ai premi versati per l'assicurazione sulla vita è ammessa a patto che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).

Invece, per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1 gennaio 2001, i premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivi), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. (Importo massimo detraibile 1.291,14 euro).

I contributi previdenziali, non obbligatori per legge, non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili.

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