martedì 22 gennaio 2008

Assicurazione per le casalinghe

Entro il 31 gennaio 2008, ai sensi della Legge 493 del 1999, tutti i cittadini italiani, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono lavori domestici a tempo pieno, hanno l'obbligo di stipulare la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, altrimenti detta "assicurazione per le casalinghe".

Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.

DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI

Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.

Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.

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