domenica 27 gennaio 2008

Risarcimento del danno per mala gestio

La vostra assicurazione, o quella della controparte, vi ha liquidato il danno subito in seguito ad un incidente ma lo ha fatto in ritardo, nonostante le vostre insistenze? Da qualche settimana è possibile richiedere il "danno da ritardo!"

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che in sede civile chi ha ragione può richiedere il danno da "mala gestio" alla compagnia d'assicurazione. Anzi, se tale compagnia aveva tutte le carte che attestavano la responsabilità del proprio assistito e se la richiesta del danno era congrua, se liquida la somma in ritardo, non c'è nemmeno bisogno di richiedere il danno da ritardo perché il giudice lo deve conteggiare nella sentenza, ovviamente in caso di chiamata in giudizio.

Alcune sentenze della Cassazione al riguardo sono state già recepite dai giudici di pace che stanno applicando il principio indicato dalla Suprema Corte nelle tante sentenze che si riferiscono a contenziosi derivanti da incidenti stradali.

"Per il sorgere della responsabilità contrattuale - si legge in una sentenza della Cassazione - dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per mala gestio, è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato. Per non incorrere nella responsabilità per mala gestio - ha detto l'avvocato Francesco Parise - l'assocuratore deve attivarsi per assumere dati obiettivi che consentano di desumere o meno l'esistenza della responsabilità effettiva o presunta dell'assicurato nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato e, in caso affermativo di provvedere senza ritardo alla liquidazione del danno. In mancanza l'assicuratore ha l'onere di provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a lui non imputabile."

martedì 22 gennaio 2008

Assicurazione per le casalinghe

Entro il 31 gennaio 2008, ai sensi della Legge 493 del 1999, tutti i cittadini italiani, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono lavori domestici a tempo pieno, hanno l'obbligo di stipulare la polizza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, altrimenti detta "assicurazione per le casalinghe".

Il premio annuo da pagare è pari ad € 12,91. Chi ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui ed al contempo fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22 euro, è esente dal pagamento del premio assicurativo ed ha diritto all'assicurazione, in forma gratuita, previo presentazione di una semplice autocertificazione da redigere su un apposito modello predisposto dall'Inail e disponibile anche presso le Associazioni delle Casalinghe e le sedi dei Patronati.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio assicurativo, l'Inail comminerà una sanzione graduata in base al periodo di mancato pagamento. La misura massima prevista per la sanzione è pari all'importo annuale del premio che, lo ricordiamo, per quest'anno è fissato in € 12,91.

DIRITTI PER LA PERSONA ASSICURATA E PER GLI EREDI

Una volta contratta la polizza d'assicurazione per le casalinghe, in caso d'infortunio maturato nell'esercizio esclusivo delle attività domestiche, il contraente ha diritto ad una rendita mensile esentasse, corrisposta per tutta la vita e proporzionale all'invalidità subita. L'ammontare della rendita mensile è variabile e va da un minimo di 148 euro ad un massimo di 1.030 euro.

Si ha diritto alla rendita solo se l'invalidità subita è pari o superiore al 27%, per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. Dal 17 maggio 2006, è stato incluso nella copertura assicurativa anche l'infortunio mortale. Nella malaugurata ipotesi che l'assicurato dovesse morire, la rendita viene, per legge, corrisposta ai superstiti.

Newsletter

ISCRIVITI ARRETRATI DELLA NEWSLETTER
CANCELLA ISCRIZIONE

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità, pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori non ha nno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post, i commenti ritenuti offensivi, di genere spam o non attinenti potranno essere cancellati; i commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima e comunque verranno cancellati. Decliniamo ogni responsabilità per gli eventuali errori ed inesattezze riportati nel blog e per gli eventuali danni da essi derivanti.


Tutti i testi del blog sono regolati in base alla licenza Creative Commons per i diritti d'autore

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. E' obbligatorio citare l'autore dell'opera e linkare la fonte.

Privacy

Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.